AGI – Lo scorso 31 gennaio 2020 il governo ha dichiarato, per la durata di 6 mesi, quindi fino al 31 luglio, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19). Il decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), all’articolo 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile), lettera c) dispone che gli eventi emergenziali di protezione civile sono “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attivita’ dell’uomo che in ragione della loro intensita’ o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”. Poteri ‘speciali’ Lo Stato d’emergenza attribuisce al governo e alla Protezione civile dei ‘poteri straordinari’ o ‘speciali’.
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